La bandiera italiana, insieme a quelle delle altre Amministrazioni Territoriali, è il simbolo dell'autorità pubblica e lo Stato lo specifica attraverso tutta una serie di atti legislativi, tra cui la Legge n. 22 del 5 febbraio 1998, il D.P.R. n. 121 del 7 aprile 2000 ed il D.P.C.M. del 14 aprile 2006, oltre all'art. 12 della Costituzione Italiana che espressamente cita "La bandiera della Repubblica italiana è Tricolore: verde, bianco e rosso a tre bande verticali di eguale dimensione"
La normativa di riferimento prevede l'obbligo di esposizione esterna della bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea per i seguenti Enti:
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Organi costituzionali e di rilievo costituzionale
- I ministeri
- I consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi
- Gli uffici giudiziari
- Le scuole e le università statali
- All'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero
La legislazione italiana prevede, per tutti gli Enti Pubblici, espressamente che la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea siano esposte nelle seguenti ricorrenze:
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7 gennaio (Festa del Tricolore);
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11 febbraio (Patti Lateranensi);
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25 aprile (Liberazione);
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1° maggio (Festa del Lavoro);
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9 maggio (Giornata d’Europa);
- 2 giugno (Festa della Repubblica);
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28 settembre (Insurrezione Popolare di Napoli);
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4 ottobre (Santo Patrono d’Italia);
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4 novembre (Festa dell’Unità Nazionale);
- 24 ottobre (Giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite.
Le bandiere, inoltre, vanno esposte in altre ricorrenze e solennità secondo le direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in ambito locale, dal prefetto.
La bandiera italiana e la bandiera europea devono essere di uguali dimensioni e materiale e vanno esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d’onore, a destra o, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione. Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.
Le bandiere vanno esposte di norma durante gli orari di lavoro degli uffici dinnanzi al quale sono esposte. Di norma vanno alzate dopo il sorgere del sole e ammainate prima del tramonto. Possono rimanere esposte di notte solo se il luogo è adeguatamente illuminato.
In segno di lutto le bandiere esposte all’esterno sono tenute a mezz’asta. Possono adattarsi all’estremità superiore dell’inferitura due strisce di velo nero.
All'interno degli uffici pubblici le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell’ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d’onore a destra o al centro.
All’esterno e all’interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere.
Scaricate la normativa di riferimento:
Legge 22 del 5 febbraio 1998 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea)
D.P.R.M. 121 del 7 aprile 2000 (Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche)
D.P.R 12 del 17 aprile 2006 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici)